REGOLAMENTO (UE) 2025/351 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2025 recante modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni relative al controllo della qualità e alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Il Regolamento UE 2025/351 apporta un aggiornamento al Regolamento UE 10/2011, Regolamento (UE) 2022/1616 e Regolamento (CE) n. 2023/2006. Entrerà in vigore il 16 marzo 2025 e mira a garantire un livello più elevato di sicurezza alimentare, chiarezza e allineamento con recenti aggiornamenti legislativi, scientifici e tecnologici.
Fra i principali aggiornamenti:
– una definizione più completa e specifica di “additivo”;
– l’introduzione del concetto di “sostanza UVCB” (sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o un materiale di origine biologica), che dovrà essere trattata con particolare attenzione per garantire la sicurezza dei consumatori;
– l’obbligo di un “elevato grado di purezza” delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali plastici a contatto con gli alimenti. Questo requisito si applica anche alle sostanze prodotte a partire da rifiuti, per evitare contaminazioni accidentali che potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana;
– norme specifiche per la rilavorazione dei sottoprodotti della fabbricazione di materie plastiche, garantendo che questi siano sicuri per il riutilizzo;
– il rafforzamento dei requisiti di etichettatura, richiedendo che i materiali e gli oggetti di plastica destinati a un uso ripetuto siano accompagnati da istruzioni per l’uso e da avvertenze sui rischi di deterioramento. Inoltre, la dichiarazione di conformità dovrà includere informazioni sulle sostanze non intenzionalmente aggiunte, come impurità e prodotti di degradazione.
– precisazioni tecniche per la verifica della conformità a migrazione specifica e migrazione globale;
– aggiornamento della descrizione della tipologia di alimento (formaggi) per l’assegnazione dei simulanti alimentari
Il nuovo regolamento richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, specificando che le sostanze biocidi utilizzate nei materiali plastici a contatto con gli alimenti devono essere autorizzate e conformi alle norme UE.
Da segnalare, infine, il periodo di transizione di 18 mesi (fino a settembre 2026) per adeguarsi alle nuove regole, con alcune restrizioni per i prodotti intermedi immessi sul mercato dopo dicembre 2025.
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